Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

 

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      2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.
      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quale il bilinguismo, evitando metodi non idonei;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

      4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.